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Agevolazioni “prima casa” ammesse in presenza di immobile ereditato

A patto che il fabbricato acquisito mortis causa venga venduto entro l’anno e che quindi il contribuente, alla fine delle operazioni di compravendita, sarà titolare di un bene solo

casa

La disposizione che consente a un soggetto di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato con  l’applicazione dei benefici, vale anche per l’acquisto di un’abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se quest’ultimo si impegna a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede. È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 277 del 21 aprile 2021.

L’istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita di un’abitazione sita in un Comune in cui l’acquirente è già proprietario di altro immobile ricevuto in eredità. L’istante chiede quindi se il suo cliente può usufruire ugualmente dei benefici prima casa in virtù della disposizione che riconosce, sub condicione, l’agevolazione prima casa anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto (comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).

L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta dal notaio istante.

Al riguardo, la stessa Agenzia ricorda che la legge di Stabilità 2016, nell’inserire il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al Tur, ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa prevedendo che “L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto”.

In sostanza, il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 12/2016 e dalla risoluzione n. 86/2017, che la modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) vale anche per le agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.

La finalità del legislatore, con il comma 4-bis, infatti, è quella di aiutare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione agevolata preposseduta, concedendo allo stesso un lasso temporale di un anno per la vendita, in considerazione del fatto che, alla fine delle operazioni, egli sarà titolare di un solo immobile.

In conclusione,  ricorrendo le altre condizioni previste dalla citata Nota II-bis, il contribuente potrà  avvalersi dell’agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest’ultimo sia venduto entro l’anno.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/agevolazioni-prima-casa-ammesse-presenza-immobile-ereditato

Premio produttività con imposta al 10% in presenza del risultato incrementale

La modifica del parametro per la misurazione dell’indennità (EBITDA 2020), contrattualizzata con accordo aziendale, non incide sulla funzione incentivante della normativa

produttività

Una società di giochi e scommesse che, a seguito dell’emergenza sanitaria e del conseguente stop dell’attività svolta, ha modificato i parametri di riferimento dei premi di risultato, potrà applicare, in qualità di sostituto d’imposta, sul premio 2020 erogato ai suoi dipendenti, l’aliquota agevolata del 10% come imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, a patto che sia raggiunto il risultato incrementale previsto dal nuovo parametro 2020 rispetto a quello del 2019.

Con la risposta n. 270 del 20 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti sulla tassazione del premio di produttività a una società di giochi e scommesse che lavora sulla base di convenzioni siglate con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In data 29 marzo 2019, la società istante e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo integrativo aziendale con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019, con cui fra l’altro hanno istituito un premio di risultato a valenza annuale. Il premio di risultato, variabile e non determinabile a priori, era strutturato sulla base dell’incremento dell’EBITDA. Il contratto è stato oggetto di numerose proroghe dovute, in particolare, all’emergenza sanitaria e alla conseguente sospensione delle attività delle sale da gioco, fino ad arrivare all’ultima scadenza fissata, dalle parti, al 31 dicembre 2020. Con la proroga è stato modificato anche il parametro 2019 che determinava il premio di produttività (EBTIDA 2019), riducendolo in proporzione ai giorni di sospensione dell’attività del 2020.

L’istante chiede quindi il corretto trattamento fiscale del premio di produttività ai fini dell’effettuazione delle ritenute alla fonte in qualità di datore di lavoro e sostituto d’imposta, ove fossero raggiunti gli obiettivi stabiliti. Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che l’EBITDA del 2019 è stato ricalcolato per renderlo omogeneo con l’EBITDA del 2020, tenendo conto dei mesi di chiusure. Di conseguenza, il confronto non riguarda l’intero anno, ma un periodo ridotto di attività. In particolare chiede se, in caso di raggiungimento del risultato incrementale dell’EBITDA 2020, possa, nella sua qualità di sostituto d’imposta, applicare sul premio di risultato l’aliquota agevolata del 10 per cento.

L’Agenzia ricorda, in via preliminare, che con la legge di Stabilità 2016 i premi di produzione fruiscono di una tassazione agevolata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% (articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015). Al riguardo, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo (articolo 2, comma 2, del decreto 25 marzo 2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Mef).

Al termine del periodo di maturazione del premio, precisa ancora l’Agenzia, è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti “incrementale” rispetto a quello del precedente periodo, non essendo sufficiente il semplice raggiungimento di un obiettivo.
L’Agenzia quindi precisa (come ribadito, tra l’altro, nelle circolari n. 28/2016 e n. 5/2018 e nella risoluzione n. 36/2020) che è possibile fruire del regime fiscale di favore a patto che il raggiungimento degli obiettivi per maturare il premio, definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito dalle parti, e non solo l’erogazione del premio stesso, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Nel caso in esame la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e attestata nell’accordo aziendale dell’8 ottobre 2020, non osta all’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.

Lo stesso ragionamento vale per la rideterminazione del parametro EBITDA del 2019: i nuovi criteri da applicare in considerazione del periodo di sospensione delle attività nel 2020 consentono comunque di rilevare l’incremento attuale di redditività, non configurandosi un confronto con un dato remoto.

Sempre in tema di criteri incentivanti, da individuare con anticipo, l’Agenzia richiama ancora la recente risoluzione n. 36/2020 con cui è stato precisato che nel caso in cui il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è incerto alla data della sua sottoscrizione in quanto il parametro è variabile, l’azienda sotto la propria responsabilità può applicare l’imposta sostitutiva del 10%, se, al termine del periodo congruo, il risultato incrementale viene raggiunto.

Nel caso in esame con l’accordo dell’8 ottobre 2020 le parti non hanno individuato un nuovo criterio, tale da far venir meno la funzione incentivante della norma, ma hanno prorogato fino al 31 dicembre 2020 il precedente accordo, ridisegnando su elementi oggettivi la durata del periodo congruo. Di conseguenza, se alla scadenza l’istante rileva che il valore del parametro EBITDA 2020 è incrementale rispetto al dato 2019, potrà applicare l’imposta ridotta nella misura del 10 per cento.

Infine, precisa altresì l’Agenzia, nel caso in cui i dipendenti scelgano al posto dell’erogazione della somma in denaro, di convertire in tutto o in parte il premio di risultato in servizi di Welfare, il premio non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/premio-produttivita-imposta-al-10-presenza-del-risultato

“Piattaforma Cessione Crediti”, in rete il manuale per l’utilizzo

I bonus accettati sono presenti anche nel cassetto fiscale del cessionario, che può utilizzarli da subito in compensazione tramite F24 se riferibili all’anno corrente o a periodi d’imposta precedenti

copertina della guida Cessione crediti

Come accedere alla procedura web predisposta dall’Agenzia delle entrate per gestire i crediti d’imposta acquisiti perché ceduti dai beneficiari di specifiche detrazioni fiscali e una volta entrati quali sono le modalità per consultare, accettare o rifiutare i bonus? La guida Piattaforma Cessione Crediti”, online nella sezione “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate e su questo giornale, descrive schematicamente tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

Interventi normativi di recente introduzione hanno aperto strade alternative all’utilizzo di specifiche detrazioni Irpef da parte delle persone fisiche. Per alcuni interventi edilizi, ad esempio, l’agevolazione può essere trasformata in uno sconto in fattura operato dall’impresa che ha effettuato i lavori o dal fornitore dei servizi. Da ultimo, il decreto “Rilancio” ha ampliato le possibilità di scelta prevedendo, per i bonus già spendibili in fattura e per le spese finalizzate ad arginare la diffusione del Coronavirus (sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione, adeguamento dei luoghi di lavoro), la possibilità di cedere a terzi, comprese le banche, il credito d’imposta spettante. Il cessionario, a sua volta, può cedere il bonus oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
L’interessato deve comunicare al Fisco (se non acquisito automaticamente dalla procedura) di aver trasferito ad altri il suo credito, che confluisce nella piattaforma web Piattaforma Cessione Crediti” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e il cui funzionamento è oggetto della guida da oggi in rete.

I dati presenti nella piattaforma
Entrando nella piattaforma, il cessionario troverà alcuni crediti già inseriti perché noti all’amministrazione finanziaria (bonus vacanze, spese sanitarie, sanificazione ed altre detrazioniconnesse all’emergenza sanitaria) e altri da segnalare perché il beneficiario può farne l’uso prescelto senza informare l’Agenzia (canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi, immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, Superbonus e altri interventi edilizi) e di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.
In sostanza, riassume la guida schematicamente, la procedura deve essere utilizzata dai titolari dei crediti inseriti automaticamente, in qualità di cedenti, per comunicare l’eventuale cessione del credito a terzi, dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, non noti all’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito o comunicare di aver scelto, in alternativa all’utilizzo tramite compensazione con F24, l’eventuale ulteriore cessione del beneficio ad altri.

Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali. La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Pertanto, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

Accesso limitato ai diretti interessati
La pubblicazione guida all’accesso alla piattaforma e precisa che possono direttamente entrare i soggetti interessati (cedenti e cessionari) e che non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche (bot).
Il percorso da seguire parte dall’area riservata del sito, passa per “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” per poi cliccare sulla voce “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dalla procedura, chi riceve bonus può monitorare i crediti, cederli, confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti” e consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta essere cedente o cessionario.

Le funzionalità della piattaforma
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:

  • monitorare i crediti (monitoraggio)
  • cedere crediti (cessione)
  • confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
  • consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario (lista movimenti).

Le cessioni
I crediti ceduti sono visibili nella piattaforma del cessionario, che può accettarli o rifiutarli.
L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.
Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritornano nella disponibilità del cedente.
Dopo l’accettazione, invece, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente).
Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario può utilizzarli in compensazione a partire e dal 1° gennaio di tali annualità. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/piattaforma-cessione-crediti-rete-manuale-lutilizzo

Contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni”: pronti i codici per la compensazione e la restituzione

Le somme sono già in pagamento sui conti correnti degli operatori interessati, ma arrivano anche i “numeri” per spendere il contributo tramite F24 o per restituirlo se assegnato indebitamente

immagine generica illustrativa

In un colpo solo, con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021, arrivano il codice tributo “6941” per utilizzare con F24 in compensazione il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegni”, nel caso in cui il contribuente scelga di fruirne sotto forma di credito d’imposta, e i codici “8128”, “8129” e “8130” per la restituzione spontanea della somma non spettante, erogata tramite accredito sul conto corrente o speso in compensazione, e per il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

L’indennizzo, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 41/2021 a ristoro dei danni finanziari prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, è a favore degli operatori economici titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. L’entità del cfp è diversificata in base ai ricavi o compensi realizzati nel 2019. Possono accedere al sostegno coloro che hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’anno precedente (vedi articolo “Dl “Sostegni” – 1: contributi per tutti i titolari di partita Iva”).

La somma assegnata è accreditata direttamente sul conto corrente del richiedente a meno che il contribuente stesso, con scelta irrevocabile, non opti per il riconoscimento del totale della somma sotto forma di credito di imposta da utilizzare soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità operative sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021 (vedi articoli “Per il “Sostegno” a fondo perduto, disposizioni operative immediate” e “Decreto “Sostegni” e start-up: determinazione del valore del cfp”).

In particolare, il provvedimento dispone che il contributo ricevuto e non spettante debba essere restituito allo Stato, insieme a sanzioni e interessi, con versamento effettuato, senza possibilità di compensazione, tramite il modello unico di pagamento telematico.
L’operatore che ha percepito l’indennizzo in tutto o in parte senza averne diritto, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare la situazione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

In caso di compensazione, F24
Ciò detto, nell’ipotesi in cui il contribuente opti per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in alternativa all’accredito diretto sul c/c, nel relativo F24 dovrà indicare il codice tributo: “6941”denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
L’identificativo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del cfp riconosciuto e utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al linkCrediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Nel caso in cui il contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

F24 Elide per rispedire la somma al mittente
Tre i codici tributi occorrenti per regolarizzare la situazione qualora il contribuente abbia ricevuto e speso indebitamento il contributo accreditato sul conto corrente o utilizzato in compensazione. In questo caso la restituzione spontanea della somma e il versamento dei relativi interessi e sanzioni deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”(F24 Elide). I codici tributo da utilizzare sono:

  • 8128”denominato Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”
  • 8129”denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”
  • 8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

Il loro posto è tra le somme della colonna “importi a debito versati”,indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130)
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cfp-sostegni-pronti-codici-compensazione-e-restituzione

Dialogo possibile? Sì all’accertamento anche se manca l’invito a comparire

L’omissione dell’atto endoprocedimentale non invalida il successivo atto impositivo poiché non c’è alcun vincolo tra l’invito a comparire, meramente facoltativo, e la cartella esattoriale, successiva solo in senso cronologico

La Corte di cassazione ha stabilito che qualora l’ufficio, a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione, non convochi l’istante ex articolo 6 Dlgs n. 218/1997, il contribuente stesso può lamentare la violazione del contraddittorio solo laddove le parti non abbiano avuto, in precedenza, la possibilità di instaurare il contraddittorio. Questo il principio di diritto stabilito nell’ordinanza n. 4767 del 23 febbraio 2021.

I fatti e il processo di merito
La vertenza riguardava una serie di cartelle di pagamento, relative a Irpef, Iva ed Irap, notificate ad un contribuente campano, sulla cui legittimità quest’ultimo dissentiva.
Se in primo grado i giudici si erano mostrati concordi con la prospettazione erariale, la Ctr Campania, adita dal contribuente, annullava gli atti impugnati.
In sostanza il Collegio d’appello aveva fatto discendere dall’invalidità della notifica dell’invito a comparire, l’inefficacia sia dell’avviso di accertamento che della cartella successiva.

Ricorso di legittimità
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, osservando che la nullità di un atto del procedimento tributario avrebbe potuto, al più, determinare l’invalidità di un atto successivo, ma non di uno prodromico, come era nella specie l’avviso di accertamento. Inoltre, quanto alla cartella di pagamento, l’Agenzia rilevava come l’istituto della nullità derivata non potesse trovare applicazione nel caso in questione, poiché l’atto presupposto della cartella emessa – della cui invalida notifica si trattava – non era l’invito al contraddittorio, bensì l’originario avviso di accertamento. Infatti, concludeva la difesa erariale, nullità derivata poteva aversi, per definizione, in quanto vi fosse una fattispecie logicamente o cronologicamente anteriore, che costituisse il presupposto della susseguente, e che fosse affetta da una qualche forma di invalidità.

Ordinanza
La suprema Corte premette che l’articolo 6 Dlgs n. 218/1997 prevede che l’inefficacia dell’avviso consegua solo al perfezionamento della definizione agevolata.
Inoltre, la giurisprudenza di nomofilachia ha affermato che l’invito a comparire ex articolo 6, comma 4 del decreto legislativo  citato non è obbligatorio e la sua eventuale omissione non può mai determinare la nullità dell’atto impositivo (cfr Cassazione nn. 31472/2019; 474/2018; SS.UU. 3676/2012).
Il vizio di notifica, quindi, non poteva, nella specie, ripercuotersi su un atto prodromico, che tra l’altro non risultava che il contribuente avesse neppure impugnato.

Violazione del diritto al contraddittorio
Detta conclusione, continua la Corte, resiste anche all’ulteriore eccezione del contribuente, secondo cui l’invalidità della notifica avrebbe determinato una violazione del diritto al contraddittorio, preventivo all’emissione di un provvedimento definitivo a suo carico.
L’articolo 6 Dlgs n. 218/1997, infatti, dispone che il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato l’avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, possa formulare istanza di accertamento per adesione, con effetto sospensivo del termine per impugnare l’avviso e del termine per il pagamento dell’imposta.
Pertanto, il mancato invito a comparire di cui all’articolo 6, comma 4 del citato decreto, cui può equipararsi l’invito con notificazione nulla, può tradursi in una lesione del diritto al contraddittorio quando l’istanza di accertamento per adesione costituisca per il contribuente la prima occasione per far valere le proprie deduzioni in ordine ai tributi oggetto di accertamento.
In questo senso, va letto quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’invito dell’articolo 5 è facoltativo e non obbligatorio, ben potendo il contribuente, cui tale invito non è stato notificato, recuperare il dialogo con l’Amministrazione finanziaria attraverso l’istanza di cui all’articolo 6 (cfr Cassazione n.. 8616/2015).
Di conseguenza, in caso di istanza ex articolo 6, comma 2 Dlgs n. 218/1997 cui non sia seguita la convocazione ai sensi dell’articolo 6, comma 4 stesso decreto, la violazione del contraddittorio può essere fatta valere solo adducendo che il contraddittorio non vi è stato neppure nella fase che ha preceduto l’accertamento.

Vizio dell’atto presupposto
Nel caso in questione, osserva la Cassazione, il contribuente non aveva mai fatto valere il difetto di invito a comparire e, nel controricorso, deduceva la violazione del contraddittorio preventivo in relazione al mancato invito a comparire, a un atto, cioè, successivo all’avviso di accertamento. Quanto alla cartella di pagamento – continuano i togati di legittimità – era certamente corretto affermare in termini generali che, mediante la sua impugnazione, potevano farsi valere non solo vizi propri della cartella, ma anche vizi dell’atto presupposto.
Tuttavia, occorreva che l’atto viziato fosse effettivamente un atto presupposto, ossia un atto che si inserisse nella sequenza procedimentale come logicamente e normativamente necessario a sorreggere l’atto successivo e la cui adozione o la cui mancata adozione producesse effetti lesivi per il contribuente.
Ebbene, spiega il Collegio di legittimità, tali caratteristiche sono possedute:

  • dagli atti autonomamente impugnabili, elencati dall’articolo 19 Dlgs n. 546/1992, la cui potenziale lesività è insita nella loro espressa impugnabilità e che per legge fanno parte del procedimento di accertamento e riscossione tributaria, dando origine a una sequenza secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa

Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione erariale, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (cfr Cassazione SS.UU. 16412/2007; SS.UU. 5791/2008);

  • dagli atti che, pur non rientrando in tale elenco, siano dichiarati espressamente impugnabili dalla legge, come le risposte alle istanze di interpello a fini antielusivì ex articolo 6 Dlgs n. 156/2015
  • dagli atti impugnabili in via differita, che la legge, però, indichi come necessari.

Rapporto tra invito a comparire ed atti successivi
Tuttavia – inferisce la Corte – l’invito a comparire ex articolo 6, comma 4, citato non rientra in nessuna di tali categorie, posto che è fuori dall’elenco dell’articolo 19, non è assistito da una espressa previsione di impugnabilità e si inserisce in un subprocedimento eventuale, attivabile su istanza dell’interessato, e non in quella necessaria sequenza che conduce all’emissione della cartella; in aggiunta, tale subprocedimento può condurre, tutt’al più, alla sospensione dei termini indicati dall’articolo 6, comma 3 Dlgs. 218/1997 e non ad altre conseguenze.
Tra l’altro, nelle rare occasioni in cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l’impugnabilità differita di un atto non autonomamente impugnabile, è stato sottolineato come, in quei casi, l’atto presupposto potesse dirsi tale perché si inseriva necessariamente nel procedimento di accertamento della pretesa tributaria ed era idoneo ad incidere direttamente sui diritti dei singoli, in quanto il contenuto dell’atto susseguente dipendeva dagli esiti dell’atto presupposto (cfr la questione dell’impugnabilità dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, scrutinata da Cassazione SS.UU. 16424/2002).
Nel caso in esame, invece, conclude la Cassazione, non sussiste alcun vincolo tra l’invito a comparire, meramente facoltativo, e la cartella esattoriale, successiva solo in senso cronologico, sicché i vizi del primo o della sua notifica, irrilevanti, non possono ripercuotersi sulla seconda.
Da qui, l’errore della sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto discendere dal vizio dell’invito a comparire la caducazione dell’avviso di accertamento e della cartella esattoriale.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/dialogo-possibile-si-allaccertamento-anche-se-manca-linvito

Contributi a fondo perduto “Sostegni”, già partiti gli ordinativi di pagamento

Sono oltre 600mila le istanze lavorate, per un totale complessivo di 1.907.992.796 euro, a favore delle imprese che hanno inviato la domanda sulla piattaforma delle Entrate entro la mezzanotte del 5 aprile

Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze dei contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni”, presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate. Si tratta esattamente di 604.534 istanze già in pagamento, per un importo complessivo di quasi 2 miliardi di euro, nello specifico 1.907.992.796 euro, a favore delle imprese destinatarie dei sostegni, che hanno inviato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021. Le somme saranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda dei contribuenti interessati oppure potranno essere riconosciute in compensazione.

Dal giorno dell’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle entrate, lo scorso 30 marzo, a oggi sono circa 1 milione le domande del cfp inviate con l’apposita piattaforma informatica delle Entrate, gestita con il partner tecnologico Sogei.

Per le oltre 600mila domande dei contributi a fondo perduto già elaborate è stato predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito d’imposta. Quest’ultimo caso riguarda 10mila domande, nelle quali i contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa all’accredito su conto corrente.

Il dettaglio regione per regione
Sul totale dei richiedenti, quasi 100mila svolgono la loro attività in Lombardia, seguono la Campania con 70.534 operatori economici, il Lazio (68.697), la Puglia (45.926), la Toscana (42.141), la Sicilia (41.763), il Veneto (40.620). Fra le altre regioni spiccano il Piemonte (39.411), l’Emilia-Romagna (38.556), la Calabria (20.987) e la Sardegna (17.657).

Il dettaglio degli operatori interessati in tutte le regioni nella tabella che segue:

tabella istanze sostegni

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/contributi-fondo-perduto-sostegni-gia-partiti-ordinativi-pagamento

Testo Provvisorio Decreto Coronavirus

Dopo un parto travagliato è stato finalmente approvato il decreto “Cura Italia” relativo alle misure economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus. Premetto che ora non è ancora disponibile il testo definitivo fino a pubblicazione in G.U. previsto per domani. Il testo del decreto è corposo (107 pagine) e di non facile interpretazione. Pertanto da domani dopo attenta lettura provvederò ad informare sui principali punti di nostro interesse. Intanto vi allego il testo provvisorio che, in grandi linee, dovrebbe rispecchiare il contenuto di quello definitivo.

decreto provvisorio

Inviti alla compliance, in rete “l’Agenzia ti scrive”

È disponibile, nella sezione del sito delle Entrate che ospita le guide fiscali, “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”, il vademecum sulle comunicazioni spedite per invitare i contribuenti a verificare la dichiarazione dei redditi presentata ed, eventualmente, a mettersi in regola in maniera agevolata.

La pubblicazione descrive, passo dopo passo, le operazioni da compiere: dal controllo della correttezza dei dati alle modalità per richiedere informazioni o per segnalare elementi o fatti che giustificano le irregolarità riscontrate, dalle istruzioni per la presentazione di una dichiarazione integrativa a quelle per il versamento delle somme dovute. La cosa importante, quando si riceve la comunicazione, è attivarsi in ogni caso, per evitare che le irregolarità rilevate dall’ufficio diventino il motivo posto alla base di un avviso di accertamento. Continua a leggere

Nuovi incarichi di revisione nelle microimprese da valutare con cura

L’abbassamento dei limiti previsti dall’art. 2477 C.C per la nomina dell’organo di controllo disciplinato dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, rischia di trasformare l’accettazione dell’incarico del revisore in una vera e propria mission impossible, soprattutto in quelle situazioni – numericamente rilevanti – in cui il soggetto da revisionare è, formalmente e anche sostanzialmente, una microimpresa.
E tali non possono che essere considerate moltissime delle società a responsabilità limitata che nei due esercizi precedenti all’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, avranno superato almeno uno dei seguenti nuovi limiti: 2 milioni di euro del totale attivo dello stato patrimoniale; 2 milioni di euro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 10 dipendenti occupati in media durante ciascun esercizio. Continua a leggere

Agenzia delle Riscossioni: Adesione al Saldo e Stralcio online con il “fai da te”

Aderire al “Saldo e stralcio” senza andare allo sportello. Da oggi si può grazie al nuovo servizio “Fai da te” di Agenzia delle entrate-Riscossione, che consente di presentare dal computer, smartphone o tablet, la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella legge di bilancio 2019 (la 145/2018). La nuova modalità di presentazione online è facile e veloce da usare collegandosi direttamente al sito dell’ente. Infatti, accedendo all’area libera del portale dell’Agenzia della riscossione (senza pin e password), si può, con pochi clic, compilare e inviare la domanda di adesione alla nuova misura prevista dalla legge per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017.

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Reddito di cittadinanza ai nastri di partenza

Il reddito di cittadinanza è ai nastri di partenza: da mercoledì 6 marzo, infatti, chi ritiene di soddisfarne i requisiti può fare la domanda compilando il modulo Inps SR180 e consegnarlo secondo una delle modalità previste.

Prima di fare la domanda per il reddito di cittadinanza, però, è necessario che il nucleo familiare abbia presentato la DSU aggiornata ai fini ISEE. Continua a leggere

Decreto ultima ora: Proroga scadenze Liquidazioni Periodiche – Spesometro ed Esterometro

Come al solito scattano le proroghe dell’ultima ora che lasciano interdetti gli operatori del settore che hanno impiegato tutte le loro risorse per rispettare le scadenze.

Il Decreto firmato da Conte che dovrà essere registrato dalla Corte dei conti composto da tre articoli.

Il primo sposta al 30 aprile 2019 il cd. “spesometro”, ovvero le comunicazioni dei dati Iva relativi alla fatture. Il secondo rinvia sempre a fine aprile, invece, gli invii delle comunicazione di gennaio e febbraio 2019 con i dati relativi alle fatture da e per l’estero (cd. esterometro) escluse dal sistema della fatturazione elettronica. Il Terzo rinvia a al 10 aprile 2019 le liquidazioni Iva (Lipe) del quarto trimestre 2018

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