Associazioni ed Enti di Volontariato al via per il 5 per mille IRPEF

Approvato oggi il DPCM che definisce le categorie degli enti ammessi al beneficio di iscrizione per il riparto del 5 per mille Irpef destinato ad “interesse sociale”. L’Agenzia delle Entrate, come lo scorso anno, curerà la predisposizione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche interessate .
Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati, oppure rivolgendosi a intermediari autorizzati. Sul sito dell’Agenzia sono reperibili il nuovo modello di iscrizione, le istruzioni e il software per la compilazione.

Iscrizione: come e quando
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare sin da ora la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul web, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari autorizzati.
Ultimo giorno utile per l’invio delle istanze, a pena di decadenza, è il prossimo 7 maggio, data entro la quale dovranno riproporre l’iscrizione anche gli enti presenti negli elenchi degli scorsi anni. Non verranno accettate domande che arrivino oltre il termine stabilito o con modalità diversa da quella telematica.
Nel momento dell’iscrizione, agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche verrà rilasciata automaticamente una ricevuta, attestante la ricezione, riepilogativa dei dati presenti nella domanda. Nel caso in cui risulti una discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della istanza e quello risultante all’Anagrafe tributaria vi sarà una segnalazione sull’avviso.

Gli ammessi al 5 per mille

Per il 2010 il 5 per mille è destinato al finanziamento di:

  • Enti del volontariato, nei quali rientrano Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
  • Enti della ricerca scientifica e dell’università
  • Enti della ricerca sanitaria
  • Attività sociale svolta dal Comune di residenza del contribuente
  • Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, ai sensi dell’articolo 90 della legge n. 289/2002, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche nella cui organizzazione sia presente il settore giovanile e che siano affiliate a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Inoltre le associazioni devono svolgere in via prevalente una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La formazione degli elenchi
Il Dpcm del 23 aprile definisce la procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme. Dal 14 maggio saranno consultabili sul sito dell’Agenzia quattro distinti elenchi, redatti sulla base delle domande di iscrizione trasmesse telematicamente, per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto all’attribuzione del beneficio del 5 per mille.

In riferimento alle liste provvisorie degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, in caso di errori, sarà il legale rappresentante a segnalarli alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente entro il 20 maggio. Il 25 maggio successivo verrà pubblicata una nuova versione aggiornata degli elenchi con le correzioni effettuate.

I legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti negli elenchi dovranno, obbligatoriamente entro il 30 giugno, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettivamente alla direzione regionale dell’Agenzia, ovvero all’ufficio del Coni, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale degli organismi interessati, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti.
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente la stampa del modello di dichiarazione, parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati nel momento dell’iscrizione. Il modulo va completato da parte del rappresentante legale dell’ente inserendo le sole informazioni mancanti.

L’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università è curato dal competente ministero che acquisisce le domande di iscrizione e le inoltra telematicamente per la pubblicazione sul sito delle Entrate.
Il ministero della Salute curerà, invece, la predisposizione e l’invio dell’elenco degli enti per la ricerca sanitaria, mentre per i comuni beneficiari dell’agevolazione non è previsto l’inoltro di alcun elenco in quanto il contribuente potrà esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio Comune di residenza.

Obbligo di rendicontazione

Anche per il 2010 tutte le tipologie di enti assegnatari del 5 per mille sono obbligati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto – corredato da una relazione illustrativa -nel quale deve risultare l’effettivo utilizzo degli importi percepiti.

Fonte: Lilia Chini da nuovofiscooggi.it

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