Anticorruzione, chi denuncia resta anonimo

Resterà anonimo il dipendente pubblico che denuncia illeciti, almeno nella maggior parte dei casi. Lo prevede l’articolo 1 comma 51 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n.265 del 13 novembre 2012 e in vigore dal 28 novembre), limitando l’accesso al testo della denunzia. Ma il contenuto, e soprattutto la firma, diventeranno noti se il denunciato inizia un giudizio per calunnia o diffamazione, oppure se chiede il risarcimento dei danni da reato. Nel pubblico impiego sono frequenti le segnalazioni interne, ma se anonime, ne è difficile l’utilizzo (articolo 333 del Codice di procedura penale).

Per le denunce firmate, fino ad oggi si doveva correre il rischio di una reazione da parte del denunciato, mentre con l’articolo 1 della legge 190 il meccanismo diventa più agevole, perché il denunciante può contare sull’anonimato. Può contarci almeno fin quando il suo avversario non passa al contrattacco e propone una denuncia (penale) per calunnia (se si incolpa un innocente di un reato) o diffamazione (se si offende reputazione o l’onore), oppure fin quando non inizia una lite civile in cui si chieda il risarcimento danni per calunnia o diffamazione. La norma del 2012 solleva in parte le ansie di chi (dirigenti, amministratori e dipendenti) è tenuto a denunciare fatti che possano dar luogo a responsabilità, trovandosi tra due fuochi perché da un lato vi è l’obbligo di denuncia (se i fatti sono conosciuti per ragioni d’ufficio), e dall’altro vi è l’assunzione di responsabilità per omissione. Oggi è almeno garantito l’anonimato, e chi denuncia non può subire sanzioni né essere discriminato, licenziato, o trasferito d’ufficio. Soprattutto, non rischia neppure di essere scoperto da colui che è stato denunciato, perché l’identità di chi firma una segnalazione non può essere svelata. A tal fine è modificata la legge sull’accesso agli atti amministrativi (241/1990) escludendo che la denuncia possa essere oggetto di generica richiesta di copia da parte di chi vi abbia interesse.

Il segreto sull’identità del denunciante viene meno quando emerge una contrapposizione tra il diritto del denunciante a segnalare errori senza essere messo alla berlina e diritto del denunciato a difendersi: la legge 190 garantisce infatti al denunciato la possibilità di smentire fatti e circostanze, anche con un confronto diretto, e cioè anche conoscendo chi lo accusa. Il secondo periodo del comma 51 del l’articolo 1 legge 190 sottolinea, infatti, che l’identità del denunciante può essere rivelata se la conoscenza di tale identità sia «assolutamente indispensabile» per la difesa del l’incolpato. Ad esempio, per smentire circostanze di fatti che non hanno altri testimoni, può chiedersi un confronto diretto con l’accusatore.

Fonte: Il Sole 24 Ore

http://www.ilsole24ore.com/

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