Anticipo pensionistico lavori usuranti: ecco le istruzioni

Dal 1° gennaio 2017 i lavoratori che hanno svolto mansioni  usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il  trattamento pensionistico anticipato,  previsto dalla Riforma Fornero, senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile   Inoltre  in via transitoria, sono sospesi  gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019  al 2025. Questo quanto previsto dalla legge di stabilità  2017 che va a modificare acuni articoli del decreto attuativo 67 2011.

In materia l’INPS  ha emanato ieri la circolare n. 90  2017 di istruzioni  che illustra in dettaglio i requisiti , il computo dei periodi per ogni categoria di lavoratori,  il mancato adeguamento, in via transitoria, dei requisiti pensionistici agli incrementi  della speranza di vita, alla non applicazione delle c.d. finestre mobili, al termine per la presentazione della domanda di accesso al beneficio, alla copertura degli oneri ed alle modalità  attuative .

Sul primo punto si specifica che  a partire dal 1° gennaio 2017 il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti   (di cuial  decreto legislativo n. 67 del 2011) abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Nel calcolo si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa  da parte dell’interessato;

  •   con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed
  • esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità)

 Possono essere ricompresi i periodi di lavoro svolti con contribuzione versata alle gestioni separate del lavoro autonomo

Fonte: Inps

 

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