Ammissibile la timbratura informatica della fattura elettronica

La conservazione sostitutiva delle fatture passive (o degli altri documenti di spesa) che attestano l’acquisto "agevolato" di beni strumentali (leggi 388/2000 e 296/2006), sulle quali, a tal fine, deve essere apposta con scrittura indelebile, anche mediante timbro, la dicitura "Bene acquistato con il credito di imposta di cui all’articolo 8 della L. 388/2000 (…)" ovvero "spesa agevolata con credito di imposta previsto all’art. 1, commi 271-279, della legge 296/2006", può avvenire a timbro già apposto oppure, in alternativa, emettendo uno o più documenti informatici di timbratura da collegare a ogni fattura già conservata. Il tutto a condizione che sia assicurata la non modificabilità dei "timbri informatici" e che sia garantita l’agevole individuazione delle fatture collegate agli stessi.
E’ in sintesi il chiarimento arrivato con la risoluzione n. 52/E del 17 giugno.

L’Agenzia, in sostanza, dopo aver ricordato che la procedura di conservazione sostitutiva non ha "scadenza" (da qui l’indicazione di poter anche attendere l’apposizione, in modalità "analogica", sul titolo di spesa delle necessarie timbrature), ha giudicato percorribile anche la strada del "timbro informatico", ricordando che il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione.

 
Fonte : Nuovofiscooggi.it
 
 

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