Aliquota I.V.A. nelle ristrutturazioni immobiliari

Aliquota IVA lavori di ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, legati al recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa ed effettuati fino al 31 dicembre 2010, è prevista un’aliquota IVA agevolata pari al 10%.
In particolare, essa è applicabile sia alle prestazioni di lavoro sia alla fornitura di materiali e di beni, nel caso in cui quest’ultimi non rappresentino una parte significativa del valore totale.
I beni per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota al 10% solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il loro valore, sono:

– infissi interni ed esterni;
– ascensori e montacarichi;
– video citofoni;
– impianti di sicurezza;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetteria da bagni;
– caldaie.

Non è applicabile l’IVA agevolata al 10% a:

– materiali o beni fornito da un soggetto diverso da colui che esegue i lavori;
– materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
– prestazioni professionali;
– prestazioni di servizi legati a subappalti alla ditta che svolge i lavori.

Aliquota IVA lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

Per gli altri interventi di recupero edilizio, quali prestazioni di servizi legati a contratti d’appalto o d’opera relativi alla realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione o l’acquisto di beni, ad esclusione di materie prime e semilavorati per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, (Art.3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è applicabile, senza alcun limiti di tempo, l’aliquota IVA del 10%.

Anche le forniture dei beni finiti, cioè beni che nonostante siano incorporati nella costruzione, mantengono una propria individualità, ad esempio: infissi esterni, caldaie, sanitari, ecc.

L’agevolazione dell’aliquota al 10% è prevista sia nel caso in cui l’acquisto dei beni venga effettuato direttamente dal committente dei lavori che nel caso sia effettuato dalla ditta o dal prestatore d’opera che li esegue.

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