Agevolazione mutui

Fissati i punti fermi per l’agevolazione sui mutui “prima casa” a tasso variabile (per cui una parte delle rate da versare nel 2009 è a carico dello Stato) prevista dal decreto anticrisi. Con il provvedimento direttoriale del 4 marzo 2009 l’agenzia delle Entrate definisce le modalità tecniche attraverso cui comunica a banche e intermediari finanziari gli intestatari dei mutui che possono fruire dello sconto. Viene indicato, inoltre, agli operatori economici come richiedere il credito d’imposta per ottenere la quota della rata del mutuo anticipata.
 
Cosa stabilisce il decreto “anticrisi”
Tra le misure a sostegno di famiglie e imprese, il Dl 185/2008 (articolo 2, comma 1) ha stabilito che l’importo delle rate di mutui a tasso variabile da versare nel 2009 non può superare una determinata cifra, calcolata applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread e quello stabilito dal contratto di mutuo alla data di stipula. La differenza tra il nuovo importo delle rate, più leggero, e quello fissato in base ai contratti originari, è a carico dello Stato.
Ciascuna banca erogante determina e anticipa, in base al criterio di calcolo indicato dall’anticrisi, per ciascun intestatario di mutuo, la parte delle rate attribuita allo Stato, che potrà poi recuperare con un credito d’imposta.
Lo stesso decreto (articolo 2, comma 3) ha assegnato all’agenzia delle Entrate l’attuazione dell’agevolazione.

I beneficiari

Possono accedere al beneficio le persone fisiche intestatarie di mutui ipotecari a tasso variabile contratti entro il 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale (escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9).
Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del decreto legge 93/2008 con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui il conto ha un saldo pari a zero.
I soggetti in possesso dei requisiti che non sono stati individuati dall’Agenzia possono richiedere comunque alla propria banca o all’intermediario l’applicazione dell’agevolazione sul mutuo, esibendo idonea autocertificazione.
 
Le modalità dell’operazione
Ciascun operatore finanziario dovrà indicare all’Agenzia il nome del soggetto autorizzato a ricevere i dati dei beneficiari. La persona designata dovrà gestire le informazioni nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e dovrà successivamente comunicare alle Entrate l’avvenuto download dei dati da Entratel.
In entrambi casi, le comunicazioni andranno inviate al seguente indirizzo email:
 
Specifiche tecniche: la struttura del file
All’interno dell’area autenticata del canale Entratel, nella sezione “Messaggi personalizzati”, l’Agenzia renderà disponibile, per quindici giorni, per ciascuna banca o intermediario finanziario, le informazioni relative ai propri mutuatari, individuati sulla base delle notizie presenti nell’Anagrafe tributaria, che possiedono i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione.
Il file, per ciascun contribuente, contiene le seguenti informazioni: codice fiscale, categoria catastale dell’immobile e identificativo del mutuo comunicato alla banca, codice fiscale e denominazione dell’istituto di credito, anno di riferimento del flusso all’interno del quale la banca ha comunicato i dati sul cliente mutuatario.
 
Credito d’imposta per banche e intermediari finanziari
Le banche potranno recuperare la parte delle rate del mutuo a carico dello Stato che hanno anticipato, usufruendo di un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione e da indicare in un’apposta sezione del modello 770.
L’agenzia delle Entrate comunicherà ogni mese al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, gli importi delle compensazioni utilizzate dalle banche, per garantire un monitoraggio dei flussi finanziari derivante dall’applicazione delle nuove disposizioni sui mutui.
Fonte: Fiscooggi.it
 
 

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