Adempimenti pubblicitari delle società

Le informazioni sulla sede, sul capitale versato, sull’Ufficio del Registro Imprese dove è iscritta la società devono essere riportate negli atti, nella corrispondenza e, per le società per azioni, anche nei siti web. Sono alcuni dei nuovi obblighi sanciti dalla legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, che, all’articolo 42, ha introdotto alcuni requisiti di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009)

In particolare le società, sia di persone che di capitale, dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi, etc) le seguenti informazioni:
– sede della società
– ufficio del Registro Imprese dove è iscritta e il relativo numero di iscrizione, che coincide con il codice fiscale della società
– capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
– stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
– stato di unipersonalità (spa ed srl)

Le società di capitali sono inoltre soggette all’ulteriore obbligo di pubblicare tali informazioni anche nei propri siti web. I nuovi obblighi di pubblicità sono in vigore dal 29 luglio 2009.
Pesanti le sanzioni previste in caso di mancato adempimento agli obblighi pubblicitari. Tutte le società che omettono o ritardano gli adempimenti pubblicitari previsti incorrono nella sanzione stabilita da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro – secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice civile – da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.

La legge in commento ha inoltre disposto, per le società di capitali, la facoltà di pubblicazione degli atti per cui e’ prevista l’iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale della Comunità europee.
Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza fra l’atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto dell’atto in lingua italiana.

Fonte: CCIAA di Campobasso

 

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