Addizionale Comunale Irpef bloccato fino al 7 giugno 2011

Niente introduzione o aumento dell’addizione Irpef prima del 7 giugno, data entro la quale è atteso il regolamento che disciplinerà la graduale rimozione del “blocco” della sospensione del potere di istituire o rialzare l’Addirpef da parte degli enti locali, come indicato nell’articolo 5, del decreto legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale municipale.
 
Il chiarimento nella risoluzione 1/2011 del dipartimento delle Finanze, pubblicata il 2 maggio. Il Df, rispondendo a un Comune, precisa che il Dlgs 23/2011 dà 60 giorni di tempo al Mef (dall’entrata in vigore dello stesso decreto e cioè dal 7 aprile) per mettere a punto modalità e tempi della “parziale” rimozione dello stop a nuovi tributi o maggiorazioni introdotto dal Dl 93/2008, più volte confermato da altri provvedimenti legislativi e, infine, ribadito dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 123, legge 220/2010).
 
Il Dlgs 23/2011, esclusivamente per quanto riguarda l’addizionale comunale all’Irpef, ha però aperto un varco, consentendo, a certe condizioni, l’introduzione dell’Addirpef o un suo leggero ritocco verso l’alto.
La risoluzione specifica, però, che ogni provvedimento in tal senso, dovrà attendere lo scoccare del 6 giugno, termine ultimo per l’approvazione del regolamento, altrimenti risulterà illegittimo e impugnabile perché adottato in un periodo in cui l’ente non aveva il potere di emanarlo. Eventuali delibere “promosse” prima di quella data saranno sì pubblicate sul sito www.finanze.gov.it, come stabilito dall’articolo 1, comma 4, del Dm 31 maggio 2002, ma recheranno l’indicazione “SOSPESA”, proprio per segnalarne l’inefficacia.
Del resto, i paletti alla sospensione del blocco, sono ben definiti dalla norma stessa.
 
La risoluzione ribadisce anche che lo sblocco prende il via dal periodo d’imposta 2011; fuori, quindi, lo scorso anno. Il termine del 31 marzo indicato nel comma 8 dell’articolo 14 del Dlgs 23/2011 – che potrebbe far sorgere qualche dubbio – si riferisce esclusivamente alla validità delle delibere riguardanti il 2010 e pubblicate sul sito www.finanze.gov.it, relative alla conferma o riduzione di addizionali già applicate o all’introduzione della soglia di esenzione.
 
Non c’è fretta quindi, per i Comuni.
E se al 6 giugno il regolamento non è ancora arrivato, soltanto allora gli enti che attualmente non riscuotono l’Addirpef o la riscuotono con un’aliquota inferiore allo 0,4% potranno introdurla o aumentarla.
In ogni caso, però, non dovrà oltrepassare la soglia dello 0,4% nei primi due anni e non potrà essere istituita o aumentata nella misura massima dello 0,2% annuo.
 
La risoluzione del Df mette poi sull’avviso gli amministratori “impazienti”: del tutto inutile precorrere i tempi. Lavoro da rifare per le delibere approvate con troppo anticipo, perché non risulteranno legittime neanche dopo il 6 giugno o con l’emanazione del regolamento.
Il Consiglio comunale, in tale ipotesi, dovrà votare nuovamente i provvedimenti rispettando, questa volta, i termini previsti dal Dlgs 23/2011.
 
Il documento di prassi ricorda, infine, che “le deliberazioni concernenti le entrate degli enti locali devono necessariamente precedere l’approvazione del bilancio di previsione” (orientamento condiviso sia dall’Amministrazione finanziaria che dalla Corte dei conti) e vanno allegate al bilancio di previsione. Da questo presupposto, gli enti con bilancio 2011 già approvato, con le carte in regola per modificare o istituire l’addizionale, dovranno provvedere “con la massima urgenza, ad apportare una variazione di bilancio” che tenga conto delle nuove entrate: è la strada più veloce per applicare l’Addirpef.
 

L’ultima nota è per le Amministrazioni locali con addizionale già pari o superiore allo 0,4%: per loro tutto fermo fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 23/2011.

 
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it
 
 

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