L’acquirente di un immobile (anche se si tratta di un soggetto che non agisce nell’esercizio di un partita Iva), venduto da un contribuente Iva è responsabile in solido con il venditore dell’imposta dovuta e della sanzione applicabile, se la vendita è sottofatturata. Questa disposizione della Finanziaria 2008 è oggetto della circolare di Assonime n. 16/2008 del 10 marzo 2008. Si tratta del comma 164 dell’articolo 1 della legge 244/07.
L’ammontare di cui si parla (richiedibile da parte dello Stato si al venditore si all’acquirente), è l’imposta non applicata alla somma pagata “in nero” e la sanzione di importo. Assonime precisa che qualora al pagamento di tali somme provveda l’acquirente , egli può rivalersi nei confronti del cedente, che rimane il soggetto debitore dell’imposta.
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