Acconto I.V.A. da versare entro il 28 dicembre 2009

Il calcolo dell’acconto può essere effettuato alternativamente in base a tre diversi metodi di calcolo:

  1. 1) storico: tale sistema prevede che l’acconto sia pari all’88% del versamento effettuato nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente:
  2. previsionale: con tale metodo l’acconto è calcolato in misura pari all’88% dell’imposta che si prevede di dover versare nell’ultimo mese o trimestre dell’anno;

2) analitico: in tale metodo si considera l’imposta derivante dalle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. All’atto pratico è necessario considerare le fatture o i corrispettivi registrati fino al 20 dicembre e, importante, le operazioni effettuate ma non ancora fatturate fino a tale data. Quindi andranno inserite nel conteggio, ad esempio, le consegne già effettuate ma non ancora fatturate. Bisognerò poi considerare l’imposta a credito derivante dalle fatture d’acquisto registrate fino al 20.

Il contribuente utilizzerà il metodo a lui più conveniente.
L’acconto Iva  deve essere versato entro il 28 dicembre 2009 (mensili e trimestrali).
Il versamento può essere effettuato mediante compensazione, ma non può essere rateizzato.
L’acconto non deve essere versato se inferiore ad €  103,29  oppure nel caso di:

  • soggetti al primo anno di attività
  • soggetti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno (30 novembre i mensili e 30 settembre se trimestrali)
  • soggetti  che non erano a debito d’imposta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. 
  • soggetti che nel 2009, hanno effettuato solamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • produttori agricoli esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e quelle proloco, in regime forfetario;
  • imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda (affitto d’azienda), entro il 30 settembre 2009, se trimestrali o entro il 30 novembre 2009, se mensili, sempre che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
  • soggetti che usufruiscono del regime per le nuove iniziative imprenditoriali anche nel primo anno in cui escono dal regime al termine del triennio o perché superano i limiti di fatturato previsti;
  • contribuenti che adottano il regime dei minimi.

L’acconto sarà poi detratto da quanto dovuto dai contribuenti nel mese di gennaio (per i mensili), marzo (per i trimestrali).

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 6013: contribuenti mensili;
  • 6035: contribuenti trimestrali.

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