Bisogna ricordarsi di trasferire ufficialmente la domiciliazione anagrafica nel Comune in cui si trova l’immobile, perché il richiamo alla presenza fisica quotidiana nel nuovo appartamento non può “azzerare” l’omissione e salvare i benefici. La mera dimenticanza non ha valore, afferma la Corte di cassazione, con l’ordinanza 6834 del 19 marzo.
Il fatto
A seguito decisione sfavorevole della Commissione tributaria provinciale relativa all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e ipocatastali, inerente l’acquisto di una casa di abitazione, emesso dall’ente impositore al fine di recupero di quelle maggiori per decadenza dai benefici fiscali, due coniugi proponevano appello, che veniva riconosciuto fondato dalla Commissione tributaria regionale. Continua a leggere